Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
Articolo 46Articolo 47 bis
Versione
8 settembre 1970
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Versione
19 settembre 1992
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Versione
17 luglio 2011
Art. 47.

Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile .
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresi', a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
((Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.)) ((18))


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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che la modifica disposta al presente articolo si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado "alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 17 luglio 2011
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