Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 settembre 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 maggio 2023 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41414 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2021, (ud. 07/10/2021, dep. 23/12/2021), n.41414 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CAVALLARO Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Luigi – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21772/2016 proposto da: C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2025, n. 22802Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 22802 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 07/08/2025 fissata con riguardo al momento in cui il lavoratore aveva avuto notizia di tale impossibilità. Conseguentemente, non avendo l'INPS addotto e provato nulla al riguardo, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendola infondata. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS affidato ad un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. GI RE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, basato su quattro motivi, anch'esso illustrato con memoria. L'INPS ha resistito al ricorso incidentale con …Leggi di più...
- prescrizione contributi previdenziali·
- diritto potestativo·
- art. 13 legge n. 1338/1962·
- risarcimento danni·
- imprescrittibilità azione·
- azione surrogatoria·
- prescrizione diritto costituzione rendita vitalizia·
- decorrenza prescrizione·
- art. 2116 cod. civ.·
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Versioni del testo
- Titolo I : Organi dell'istituto
- Articolo 1Art. 1.
Sono organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati preposti per legge a Gestioni, Fondi e Casse amministrati dall'istituto:
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci dell'istituto;
8) i collegi dei sindaci previsti dalla legge per determinati Fondi e Casse.
Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al precedente comma possono essere confermati.
Il presidente dell'istituto ed i vice presidenti possono essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta.
Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. - Capo I. : Presidente, consiglio di amministrazione e comitato esecutivo