Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254
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Art. 2. (Nuovi stipendi) 1. Gli stipendi stabiliti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: 1. Gli stipendi stabiliti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:



Livello IV lire 68.000 Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV lire 37.000 Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000



4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. va1ori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono:
Livello IV lire 13.519.000 Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000 ((3A))
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 . (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 2) che "1.
Gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Lire
Livello IV 86.000 Livello V 90.000 Livello VI 96.000 Livello VI-bis 100.500 Livello VII 105.000 Livello VII-bis 110.000 Livello VIII 115.000 Livello IX 126.000


2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Lire
Livello IV.... 32.000 Livello V.... 34.000 Livello VI.... 36.000 Livello VI-bis.... 37.500 Livello VII.... 39.000 Livello VII-bis.... 41.000 Livello VIII.... 43.000 Livello IX.... 47.000


4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
Livello IV 14.551.000 Livello V 15.853.000 Livello VI 17.523.000 Livello VI-bis 18.829.000 Livello VII 20.135.000 Livello VII-bis 21.583.000 Livello VIII 23.031.000 Livello IX 26.363.000



6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 ". --------------- AGGIORNAMENTO (3A)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 nel modificare l' art. 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro 30,20 livello VI Euro 32,10 livello VI-bis Euro 33,60 livello VII Euro 35,10 livello VII-bis Euro 36,70 livello VIII Euro 38,40 livello IX Euro 42,20


2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro 18,90 livello VI Euro 20,00 livello VI-bis Euro 21,00 livello VII Euro 21,90 livello VII-bis Euro 22,90 livello VIII Euro 24,00 livello IX Euro 26,30


3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:
livello V Euro 8.776,59 livello VI Euro 9.675,07 livello VI-bis Euro 10.379,57 livello VII Euro 11.082,86 livello VII-bis Euro 11.861,89 livello VIII Euro 12.643,32 livello IX Euro 14.437,35


4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001".
Entrata in vigore il 17 maggio 2018
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