Art. 42. (Nuovi stipendi) 1. Gli stipendi stabiliti dall' articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1o agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono :
Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 .
Note all' art. 42 :
-L' art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 359 ha
rideterminato i valori stipendiali. Si trascrive il
testo del comma 6:
Articolo 11 (Nuovi stipendi) omissis
7. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime,
derivanti dall'applicazione dei precedenti
commi, sono:
Livello V £. 13.921.000 Livello VI £. 15.447.000 Livello VI-bis £. 16.663.000 Livello VII £. 17.879.000 Livello VII-bis £. 19.225.000 Livello VIII £. 20.571.000 Livello IX £. 23.639.000
-Si trascrive il testo dell' art. 10, comma 3,
del DPR
10.5.1996, n.359 :
Articolo 10 (Area di applicazione e durata) omissis - 3.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire
dal mese successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo
ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto
importo sara' pari al 50% del tasso di inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' art. 2
comma 1, lettera B), del decreto legislativo n.
195/1995 .
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1o agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono :
Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 .
Note all' art. 42 :
-L' art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 359 ha
rideterminato i valori stipendiali. Si trascrive il
testo del comma 6:
Articolo 11 (Nuovi stipendi) omissis
7. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime,
derivanti dall'applicazione dei precedenti
commi, sono:
Livello V £. 13.921.000 Livello VI £. 15.447.000 Livello VI-bis £. 16.663.000 Livello VII £. 17.879.000 Livello VII-bis £. 19.225.000 Livello VIII £. 20.571.000 Livello IX £. 23.639.000
-Si trascrive il testo dell' art. 10, comma 3,
del DPR
10.5.1996, n.359 :
Articolo 10 (Area di applicazione e durata) omissis - 3.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire
dal mese successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo
ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto
importo sara' pari al 50% del tasso di inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' art. 2
comma 1, lettera B), del decreto legislativo n.
195/1995 .