Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 agosto 1999
Art. 13. (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari) 1. Il personale destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le indennita' di cui all' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78 , e successive modificazioni, competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nelle misure del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.
3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.
Note all' articolo 13
-La legge 23 marzo 1983, n.78 reca Aggiornamento della legge 3 maggio 1976, n.187 , relativa alle indennita' operative del personale militare. Si trascrive di seguito il testo dell'art.9:
Articolo 9 (Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e incursori subacquei) -
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
Agli Ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennita', supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o aerosoccorritore, limitatamenie, ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di:

lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al
primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al
secondo comma.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394
reca Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Si trascrive il testo del relativo art. 5:

Articolo 5 (indennita' di impiego operativo)

1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui
all'art.1, comma 1, la Tabella 1 allegata alla legge 23 marzo 1983,
n.78 , e' sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le
anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari
gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.

TABELLA I
===================================================================
N. UFFICIALI MARESCIALLI SERGENTI VOLONTARI MISURE
IN SPE MENSILI
LORDE
===================================================================
I Ten.Col. + 29 780.000
-------------------------------------------------------------------
II Ten.Col. + 25 720.000
-------------------------------------------------------------------
III Ten.Col. Aiut. + 29 665.000
Magg. + 25
Cap. + 29
Ten. + 29
-------------------------------------------------------------------
IV Magg. Aiut. + 25 645.000
Cap. + 25
Ten. + 25
-------------------------------------------------------------------
V Cap. Aiutante 580.000
Ten. + 15 M.llo Capo + 25
-------------------------------------------------------------------
VI M.llo Capo S.M. Capo 540.000
-------------------------------------------------------------------
VII M.llo Ord. + 15 500.000
-------------------------------------------------------------------
VIII M.llo Ord. + 10 460.000
-------------------------------------------------------------------
IX S.M. + 15 C.M.C.S. 445.000
-------------------------------------------------------------------
X Ten. + 2 400.000
-------------------------------------------------------------------
XI M.llo Ord. C.M. Scelto 350.000
-------------------------------------------------------------------
XII Ten. 320.000
-------------------------------------------------------------------
XIII S. Ten. + 2 M.llo + 5 S.M. C.M. Capo 288.000
-------------------------------------------------------------------
XIV S.Ten. M.llo 260.000
-------------------------------------------------------------------
XV Serg. 220.000
-------------------------------------------------------------------
XVI I Cap. Magg 200.000
-------------------------------------------------------------------
2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto' abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.78 , le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n.78 .
Entrata in vigore il 18 agosto 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente