Art. 13. (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari) 1. Il personale destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le indennita' di cui all' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78 , e successive modificazioni, competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nelle misure del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.
3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.
Note all' articolo 13
-La legge 23 marzo 1983, n.78 reca Aggiornamento della legge 3 maggio 1976, n.187 , relativa alle indennita' operative del personale militare. Si trascrive di seguito il testo dell'art.9:
Articolo 9 (Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e incursori subacquei) -
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
Agli Ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennita', supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o aerosoccorritore, limitatamenie, ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di:
lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al
primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al
secondo comma.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394
reca Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Si trascrive il testo del relativo art. 5:
Articolo 5 (indennita' di impiego operativo)
1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui
all'art.1, comma 1, la Tabella 1 allegata alla legge 23 marzo 1983,
n.78 , e' sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le
anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari
gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.
TABELLA I
===================================================================
N. UFFICIALI MARESCIALLI SERGENTI VOLONTARI MISURE
IN SPE MENSILI
LORDE
===================================================================
I Ten.Col. + 29 780.000
-------------------------------------------------------------------
II Ten.Col. + 25 720.000
-------------------------------------------------------------------
III Ten.Col. Aiut. + 29 665.000
Magg. + 25
Cap. + 29
Ten. + 29
-------------------------------------------------------------------
IV Magg. Aiut. + 25 645.000
Cap. + 25
Ten. + 25
-------------------------------------------------------------------
V Cap. Aiutante 580.000
Ten. + 15 M.llo Capo + 25
-------------------------------------------------------------------
VI M.llo Capo S.M. Capo 540.000
-------------------------------------------------------------------
VII M.llo Ord. + 15 500.000
-------------------------------------------------------------------
VIII M.llo Ord. + 10 460.000
-------------------------------------------------------------------
IX S.M. + 15 C.M.C.S. 445.000
-------------------------------------------------------------------
X Ten. + 2 400.000
-------------------------------------------------------------------
XI M.llo Ord. C.M. Scelto 350.000
-------------------------------------------------------------------
XII Ten. 320.000
-------------------------------------------------------------------
XIII S. Ten. + 2 M.llo + 5 S.M. C.M. Capo 288.000
-------------------------------------------------------------------
XIV S.Ten. M.llo 260.000
-------------------------------------------------------------------
XV Serg. 220.000
-------------------------------------------------------------------
XVI I Cap. Magg 200.000
-------------------------------------------------------------------
2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto' abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.78 , le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n.78 .
2. Le indennita' di cui all' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78 , e successive modificazioni, competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nelle misure del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.
3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.
Note all' articolo 13
-La legge 23 marzo 1983, n.78 reca Aggiornamento della legge 3 maggio 1976, n.187 , relativa alle indennita' operative del personale militare. Si trascrive di seguito il testo dell'art.9:
Articolo 9 (Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e incursori subacquei) -
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
Agli Ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennita', supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o aerosoccorritore, limitatamenie, ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di:
lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al
primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al
secondo comma.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394
reca Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Si trascrive il testo del relativo art. 5:
Articolo 5 (indennita' di impiego operativo)
1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui
all'art.1, comma 1, la Tabella 1 allegata alla legge 23 marzo 1983,
n.78 , e' sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le
anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari
gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.
TABELLA I
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N. UFFICIALI MARESCIALLI SERGENTI VOLONTARI MISURE
IN SPE MENSILI
LORDE
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I Ten.Col. + 29 780.000
-------------------------------------------------------------------
II Ten.Col. + 25 720.000
-------------------------------------------------------------------
III Ten.Col. Aiut. + 29 665.000
Magg. + 25
Cap. + 29
Ten. + 29
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IV Magg. Aiut. + 25 645.000
Cap. + 25
Ten. + 25
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V Cap. Aiutante 580.000
Ten. + 15 M.llo Capo + 25
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VI M.llo Capo S.M. Capo 540.000
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VII M.llo Ord. + 15 500.000
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VIII M.llo Ord. + 10 460.000
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IX S.M. + 15 C.M.C.S. 445.000
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X Ten. + 2 400.000
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XI M.llo Ord. C.M. Scelto 350.000
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XII Ten. 320.000
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XIII S. Ten. + 2 M.llo + 5 S.M. C.M. Capo 288.000
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XIV S.Ten. M.llo 260.000
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XV Serg. 220.000
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XVI I Cap. Magg 200.000
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2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto' abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.78 , le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n.78 .