Art. 11.
(Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)
1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , e dall' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.(2) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che" A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde."
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "a decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , dall' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e dall' articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00."
(Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)
1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , e dall' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.(2) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che" A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde."
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "a decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , dall' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e dall' articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00."