Articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254
Articolo 66Articolo 68
Versione
18 agosto 1999
Art. 67. (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare) 1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998 , provvedono a definire:
a) la costituzione di uno o piu' fondi nazionali pensione complementare per il personale delle forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo, n. 124 del 1993 , della legge n. 335 del 1995 , della legge n. 449 del 1997 , e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilita' di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c) le modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Note all'articolo 67
-Il testo dell' art. 26, comma 20, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 , e' riportato nelle note all'articolo 40.
Entrata in vigore il 18 agosto 1999
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