Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254
Articolo 8Articolo 10
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18 agosto 1999
Art. 9. (Specializzazioni) 1. L'istituzione di nuove specializzazioni puo' essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.
Entrata in vigore il 18 agosto 1999
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