Articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254
Articolo 51Articolo 53
Versione
18 agosto 1999
Art. 52. (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari) 1. Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le indennita' di cui all' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78 , e successive modificazioni competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 41, comma 1 che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.
3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.
Note all'articolo 52
-Il testo dell' art. 9, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' riportato nelle note all'articolo 13.
-Il testo dell' art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e' riportato nelle note all'articolo 13.
Entrata in vigore il 18 agosto 1999
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