Articolo 9 del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
Articolo 7Articolo 8 bis
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1 gennaio 1980
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1 marzo 1980
Art. 9. ((Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonche' il coordinamento dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) e' aggiunto il seguente:
"10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unita' sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonche' dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita', sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980.
Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unita' sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovra' essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilita' delle rispettive regioni di appartenenza."))
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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