Articolo 14 bis del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
Articolo 16Articolo 14 ter
Versione
1 marzo 1980
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Versione
14 gennaio 1981
Art. 14-bis.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1 luglio 1980, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, e all' articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala nobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria che si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al semestre agosto 1979-gennaio 1980 con quello relativo al semestre febbraio 1979-luglio 1979.
Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980.
Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.
Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1 gennaio dell'anno 1981. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 30 dicembre 1980, n. 895 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che, in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui all' art. 14-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , restano confermate anche per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nell'articolo 14-bis devono intendersi posticipati di un anno.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1981
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