Articolo 26 del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
Articolo 24 quinquiesArticolo 26 bis
Versione
1 gennaio 1980
>
Versione
1 marzo 1980
>
Versione
25 giugno 1980
>
Versione
14 gennaio 1981
Art. 26. ((I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneita' da parte delle stesse amministrazioni.
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione))
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un'attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione.
Con effetto dal 15 gennaio 1980 le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti pubblici non economici non possono predisporre nuovi programmi o progetti ai sensi dell' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , e successive modifiche ed integrazioni.
L'attuazione dei programmi o dei progetti finanziati dal CIPE ai sensi dell' art. 25 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , e successive modifiche ed integrazioni, deve avere inizio non oltre il 31 marzo 1980. Per i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro il 31 marzo 1980, decade la delibera del relativo finanziamento adottata dal CIPE.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 .
Entrata in vigore il 14 gennaio 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente