Art. 26. ((I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneita' da parte delle stesse amministrazioni.
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione))
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un'attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione.
Con effetto dal 15 gennaio 1980 le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti pubblici non economici non possono predisporre nuovi programmi o progetti ai sensi dell' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , e successive modifiche ed integrazioni.
L'attuazione dei programmi o dei progetti finanziati dal CIPE ai sensi dell' art. 25 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , e successive modifiche ed integrazioni, deve avere inizio non oltre il 31 marzo 1980. Per i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro il 31 marzo 1980, decade la delibera del relativo finanziamento adottata dal CIPE.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 .
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione))
Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un'attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione.
Con effetto dal 15 gennaio 1980 le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti pubblici non economici non possono predisporre nuovi programmi o progetti ai sensi dell' art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , e successive modifiche ed integrazioni.
L'attuazione dei programmi o dei progetti finanziati dal CIPE ai sensi dell' art. 25 della legge 1 giugno 1977, n. 285 , e successive modifiche ed integrazioni, deve avere inizio non oltre il 31 marzo 1980. Per i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro il 31 marzo 1980, decade la delibera del relativo finanziamento adottata dal CIPE.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33 .