Art. 13.
All' art. 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' aggiunto il seguente comma:
(("Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale e' vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari".))
All' art. 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' aggiunto il seguente comma:
(("Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale e' vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari".))