Articolo 10 del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1980
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Versione
1 marzo 1980
Art. 10. ((Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni."))
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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