Articolo 14 ter del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
Articolo 14 bisArticolo 14 quater
Versione
1 marzo 1980
Art. 14-ter. ((In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per l'anno 1980 e con effetto dal 1 gennaio 1980, l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L.
102.350. L'importo predetto e' comprensivo dell'aumento derivante con effetto dal 1 gennaio 1980 dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.))
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente