Art. 14-quater.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1 maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia e' attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili. (9)
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 APRILE 1985, N. 140)) .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 APRILE 1985, N. 140)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 30 marzo 1981, n. 119 ha disposto (con l'art. 22) che "gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo di invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell' articolo 14-quater, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1981, a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria".
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1 maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia e' attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili. (9)
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 APRILE 1985, N. 140)) .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 APRILE 1985, N. 140)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 30 marzo 1981, n. 119 ha disposto (con l'art. 22) che "gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo di invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, maggiorati ai sensi dell' articolo 14-quater, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1981, a lire 188.250, corrispondenti al 30 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria".