Articolo 23 quinquies del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
Articolo 23 quaterArticolo 24
Versione
1 marzo 1980
Art. 23-quinquies. ((Gli adempimenti per l'accertamento, la riscossione ed il recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
E' abrogato il terzo comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le somme stesse si riferiscono.
Per le azioni di surrogazione di cui all'articolo 1916 del codice civile, riferite agli anni 1979 e precedenti, l'INPS subentra ai disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile 1980 dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Ai contributi di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovuti per i lavoratori dipendenti, si applica il termine di prescrizione stabilito dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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