Articolo 23 bis del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
Articolo 23Articolo 23 ter
Versione
1 marzo 1980
Art. 23-bis. ((Agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unita' sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, purche' non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.))
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente