Articolo 14 del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1980
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Versione
1 marzo 1980
Art. 14. ((Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21; commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno.
I limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti emanati per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1980 e' calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' soggetta alla variazione di cui al predetto articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni orarie, contemplate dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.
Con effetto dal 1 gennaio 1979 gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono sostituiti dai seguenti:
"In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo piu' elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.
Nei casi di concorso di piu' pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con piu' titolari".
All'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' aggiunto, con effetto dal 1 gennaio 1979, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con piu' titolari".))
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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