Art. 6-bis. ((Le province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle province, in quanto le relative funzioni non siano delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di contabilita' emanate dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dello articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.))
Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di contabilita' emanate dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dello articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.))