Articolo 26 ter del Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
Articolo 26 bisArticolo 26 quater
Versione
1 marzo 1980
Art. 26-ter. ((Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a sostenere un esame di idoneita' per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.
I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui e' equiparabile la qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione.
L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonche' in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.
I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneita' e le modalita' di svolgimento dello stesso sono determinati per ciascuna amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto e' determinata, altresi', l'equiparazione di cui al secondo comma del presente articolo.
Con il decreto indicato al comma precedente, viene altresi' disciplinata l'ammissione all'esame di idoneita' degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale e' indetto l'esame, sempreche' siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso. Gli impiegati che hanno superato l'esame di idoneita' sono iscritti, in base al punteggio riportato, nella graduatoria prevista dall'articolo 26-quater. Fino alla data di immissione nella nuova carriera, con le procedure previste dall'articolo 26-quinquies, gli impiegati stessi conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta.))
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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