Articolo 6 del Decreto 7 giugno 2016, n. 120
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 luglio 2016
Art. 6. Conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale 1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita' «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B.
Entrata in vigore il 6 luglio 2016
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