Articolo 7 del Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169
Articolo 6Articolo 8
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30 luglio 2004
Art. 7. Pubblicita' 1. Nel caso di integratori propagandati in qualunque modo come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso, non e' consentito alcun riferimento ai tempi o alla quantita' di perdita di peso conseguenti al loro impiego.
2. Per gli integratori di cui al comma 1 i messaggi pubblicitari devono richiamare la necessita' di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari.
3. Ove si tratti di prodotti per i quali sono previste delle avvertenze, il messaggio pubblicitario deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione.
4. La pubblicita' dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze comunque naturali non deve indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati.
5. Nell'etichettatura e nella pubblicita' non e' consentita la citazione della procedura di notifica di cui all'articolo 10.
Entrata in vigore il 30 luglio 2004
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