Articolo 10 delle Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni
Articolo 9Articolo 9 ter
Versione
24 ottobre 1989
Art. 10
1. Per i dibattimenti della corte di assise e della corte di assise di appello che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte di appello ha facolta' di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualita' di aggiunti.
2. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte di appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte di appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione.
3. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto piu' anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente piu' anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae
oltre
il decimo giorno, il magistrato impedito e' definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non e' ammessa dopo la chiusura del dibattimento.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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