Articolo 17 delle Norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al processo penale ed a quello degli imputati minorenni
Articolo 18Articolo 20
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24 ottobre 1989
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3 gennaio 1992
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20 ottobre 1992
Art. 17

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilita' disciplinare dei magistrati ((e comunque non oltre il 31 dicembre 1994)) continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946 n. 511 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958 n. 916 , con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1992
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