Articolo 7 - Trattato della Legge 16 marzo 2009, n. 25
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28 marzo 2009
ARTICOLO 7
Spese e traduzioni

Lo Stato Richiesto prestera' gratuitamente assistenza allo Stato Richiedente ad eccezione:
a. delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;
b. degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;
c. di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformita' all'articolo 15;
d. di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformita' all' articolo 16;
e. le spese correlate con l'istituzione e la fornitura del servizio di video trasmissione conformemente all'Articolo 18 quater, salvo diverso accordo tra lo Stato Richiesto e lo Stato Richiedente; altre spese che emergono nel corso della fornitura di assistenza, comprese le spese correlate con il viaggio di partecipanti nello.
Stato Richiesto, sono sostenute secondo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo.

Entrata in vigore il 28 marzo 2009
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