Articolo 6 - Trattato della Legge 16 marzo 2009, n. 25
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28 marzo 2009
ARTICOLO 6
Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato Richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovra' restituire allo Stato Richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto dovra' fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.

Entrata in vigore il 28 marzo 2009
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