Articolo 4 - Trattato della Legge 16 marzo 2009, n. 25
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28 marzo 2009
ARTICOLO 4
Esecuzione di una richiesta

L'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto dovra' eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente. I funzionari competenti dello Stato Richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta.
L'autorita' giudiziaria dello Stato Richiesto rilascera' ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
La richiesta sara' eseguita in conformita' con le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato Richiesto. Si dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.

Entrata in vigore il 28 marzo 2009
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