ARTICOLO 9
Restituzione di documenti, atti e prove
A richiesta, lo Stato Richiedente restituira' il piu' presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.
Restituzione di documenti, atti e prove
A richiesta, lo Stato Richiedente restituira' il piu' presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.