Articolo 15 - Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa
Articolo 14
Versione
5 gennaio 1991
Art. 15.
Rimborso spese generali
All'avvocato ed al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1991
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