Articolo 8 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 25
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 febbraio 2004
Articolo 8
Modalita' dei Trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno
effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 3 dell'Articolo 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si
intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.
Entrata in vigore il 4 febbraio 2004
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