Articolo 7 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 25
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 febbraio 2004
Articolo 7
Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti all'investitore stesso in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Entrata in vigore il 4 febbraio 2004
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