Art. 41.
Nei giudizi sulla provenienza delle ferite, lesioni od infermita', i consigli di amministrazione, o le autorita' civili e militari che ne facciano le veci, avranno cura di distinguer bene la causa di servizio specificata all'articolo precedente, dalla semplice occasione di servizio.
E' occasione quel fatto o quella circostanza attinente al servizio, che ha soltanto un nesso casuale colla lesione od infermita', di cui la causa vera e propria sta nel novero dei fatti comuni estranei al servizio.