Articolo 41 del Regolamento del Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603
Articolo 40Articolo 42
Versione
24 ottobre 1895

Art. 41.

Nei giudizi sulla provenienza delle ferite, lesioni od infermita', i consigli di amministrazione, o le autorita' civili e militari che ne facciano le veci, avranno cura di distinguer bene la causa di servizio specificata all'articolo precedente, dalla semplice occasione di servizio.

E' occasione quel fatto o quella circostanza attinente al servizio, che ha soltanto un nesso casuale colla lesione od infermita', di cui la causa vera e propria sta nel novero dei fatti comuni estranei al servizio.

Entrata in vigore il 24 ottobre 1895
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