Articolo 2 del Decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42
Articolo 1 septiesArticolo 2 bis
Versione
29 marzo 2016
>
Versione
1 gennaio 2018
>
Versione
1 gennaio 2019
>
Versione
1 gennaio 2020
Art. 2. Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute 1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all' articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , e per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015 .
1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) e' incrementato di ((5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020)) . Ai relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , a seguito del quale e' reso disponibile il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a ordinamento speciale.
3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 , la Scuola puo' procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66.
4. All' articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , i commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al comma 2-bis» sono soppresse.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente