Articolo 2 del Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15
Articolo 1
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11 febbraio 2004
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Versione
13 febbraio 2018
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell' articolo 13, del decreto legislativo n. 242 del 1999 , come modificato dal presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2.
4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto.
5. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attivita' di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8)) .
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
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