Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 luglio 1980 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 luglio 1980 |
Commentari • 33
- 1. Le Sezioni unite, i migranti e il diritto al risarcimento del dannoGiuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13 marzo 2025
Sommario: 1. La vicenda processuale – 2. L'ordinanza delle Sezioni unite in punto di giurisdizione – 3. La giurisdizione tra atto politico e atto amministrativo – 4. La sussistenza della giurisdizione quando siano in gioco diritti fondamentali – 5. La sussistenza della giurisdizione quando una parte faccia valere in giudizio un diritto che abbia (anche solo) astratta tutela giuridica – 6. L'ordinanza delle Sezioni unite in punto di legittimazione ad agire – 7. L'ordinanza delle Sezioni unite in ordine al merito dell'azione di risarcimento del danno. Sintesi dei punti principali – 8. Tre osservazioni: la relatività nell'interpretazione delle norme che regolano la materia – 9. Segue: la …
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Giurisprudenza • 34
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Versioni del testo
- Articolo iTraduzione non ufficiale
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974
I GOVERNI CONTRAENTI,
DESIDEROSI di stabilire di comune accordo dei principi e delle norme uniformi dirette alla salvaguardia della vita umana in mare,
CONSIDERATO che il miglior mezzo per raggiungere tale fine e' quello di concludere una Convenzione destinata a sostituire la Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare al fine di tener conto dei fatti nuovi sopravvenuti dopo la sua conclusione,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo I
Obblighi generali derivanti dalla Convenzione
a) I Governi contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del sud Allegato, che fa parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione implica, contemporaneamente, il riferimento all'Allegato.
b) I Governi contraenti si impegnano a emanare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti ed a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena ed intera applicazione, al fine di garantire che, dal punto di vista della sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio al quale e' destinata.
- Articolo iiArticolo II
Campo di applicazione
La presente Convenzione si applica alle navi che sono autorizzate a battere bandiera di uno Stato il cui Governo e' Parte contraente.
- Articolo iiiArticolo III
Leggi e regolamenti
I Governi contraenti si impegnano a comunicare e depositare presso la Segreteria generale dell'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (qui di seguito chiamata l'Organizzazione):
a) un elenco degli organismi non governativi che sono autorizzati ad agire per loro conto nell'applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, al fine di farlo avere ai Governi contraenti, che lo porteranno a conoscenza dei loro funzionari;
b) il testo delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti che saranno emanati sui vari argomenti che entrano nel campo della presente Convenzione;
c) un numero sufficiente di modelli dei certificati da essi rilasciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, allo scopo di farli avere ai Governi contraenti, che li porteranno a conoscenza dei propri funzionari.