Provvedimento: […] Per quanto concerne gli appartenenti a forze di polizia ad ordinamento militare va evidenziato che con l'art. 13 della legge n. 804/1973, poi abrogato dall'art. 2268, co. 1, n. 682 del decreto legislativo n. 66/2010, recante il codice dell'ordinamento militare, «Ai generali ed ai colonnelli (della Guardia di finanza) nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante».
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