Art. 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490)) Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, e' fatto obbligo
all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicita',
alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.
all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicita',
alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.