Articolo 8 della Legge 20 novembre 1971, n. 1062
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1 gennaio 1972
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11 gennaio 2000
Art. 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490)) Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, e' fatto obbligo
all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicita',
alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2000
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