Art. 5.
Agli ex medici condotti di cui al presente decreto e' consentito il mantenimento del rapporto convenzionale in atto per la medicina generale con un massimale non eccedente il numero di 1400 scelte.
I medici che detengono un numero di scelte superiore al suddetto massimale devono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, rientrare nei limiti del massimale medesimo attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti.
Qualora il medico non ottemperi a quanto previsto dal precedente comma, l'unita' sanitaria locale provvede alla revoca d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale indicato nel presente articolo con la procedura prevista dal quinto comma della norma transitoria n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 .
Nota all'art. 5:
Il quinto comma della norma transitoria n. 4 del D.P.R.
n. 289/1987 (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ), e' cosi' formulato:
"Nel caso in cui il medico non esprima la volonta' di cui al terzo comma, la U.S.L. provvede al rientro attraverso uno dei seguenti sistemi:
1) cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale o la quota individuale dando priorita' a quelle relative a minori di eta' inferiore a sei anni, ad assistiti aventi la propria residenza in ambito territoriale diverso da quello della scelta e infine agli iscritti nell'elenco del medico in data piu' recente;
2) cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico al medico, invitando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia".
Il terzo comma della stessa norma transitoria, soprarichiamato, prevede che: "I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente [e cioe' a questo stesso del D.P.R. n. 289/1987 che rende esecutivo l'accordo] abbiano in carico un numero di scelte eccedenti il proprio massimale debbono, entro trenta giorni dalla suddetta data, dichiarare alla U.S.L. la propria volonta' di rientrare nel proprio massimale o quota individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti".
Agli ex medici condotti di cui al presente decreto e' consentito il mantenimento del rapporto convenzionale in atto per la medicina generale con un massimale non eccedente il numero di 1400 scelte.
I medici che detengono un numero di scelte superiore al suddetto massimale devono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, rientrare nei limiti del massimale medesimo attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti.
Qualora il medico non ottemperi a quanto previsto dal precedente comma, l'unita' sanitaria locale provvede alla revoca d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale indicato nel presente articolo con la procedura prevista dal quinto comma della norma transitoria n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 .
Nota all'art. 5:
Il quinto comma della norma transitoria n. 4 del D.P.R.
n. 289/1987 (Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ), e' cosi' formulato:
"Nel caso in cui il medico non esprima la volonta' di cui al terzo comma, la U.S.L. provvede al rientro attraverso uno dei seguenti sistemi:
1) cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale o la quota individuale dando priorita' a quelle relative a minori di eta' inferiore a sei anni, ad assistiti aventi la propria residenza in ambito territoriale diverso da quello della scelta e infine agli iscritti nell'elenco del medico in data piu' recente;
2) cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico al medico, invitando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia".
Il terzo comma della stessa norma transitoria, soprarichiamato, prevede che: "I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente [e cioe' a questo stesso del D.P.R. n. 289/1987 che rende esecutivo l'accordo] abbiano in carico un numero di scelte eccedenti il proprio massimale debbono, entro trenta giorni dalla suddetta data, dichiarare alla U.S.L. la propria volonta' di rientrare nel proprio massimale o quota individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti".