Articolo 7 del Decreto 18 novembre 1987, n. 503
Articolo 6
Versione
25 dicembre 1987
Art. 7.
L'opzione e la domanda rispettivamente prevista dagli articoli 1 e 6 debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 25 dicembre 1987
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