Articolo 5 del Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41
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5 maggio 2022
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3 luglio 2022
Art. 5. Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di ((contrasto della pandemia)) , istituita dall' articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)) .
3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
Entrata in vigore il 3 luglio 2022
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