2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di ((contrasto della pandemia)) , istituita dall' articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)) .
3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.