Articolo 2 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449
Articolo 1Articolo 3
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17 dicembre 1999
Art. 2. Funzioni dell'UNIRE 1. L'UNIRE promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano; organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento; favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attivita' agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; concorre alla tutela dell'incolumita' ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti. Contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi.
2. Per le suddette finalita', l'UNIRE definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina l'attivita' degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze. Promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri.
3. L'UNIRE svolge tutte le altre attivita' collaterali e derivate, a tutela della biodiversita' della razza equina e predispone piani di sviluppo anche pluriennali.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'UNIRE promuove e mantiene rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli altri paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo e internazionale.
5. L'UNIRE, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1999
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