Articolo 7 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 dicembre 1999
Art. 7. Incorporazione degli enti tecnici 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il Jockey club italiano, la societa' degli Steeple Chases d'Italia, l'Ente nazionale corse al trotto e l'Ente nazionale per il cavallo italiano sono incorporati nell'UNIRE, che subentra nelle relative funzioni, succedendo agli stessi in tutti i diritti ed obblighi e nei rapporti giuridici attivi e passivi. Il personale gia' dipendente dagli enti incorporati e' inquadrato nei ruoli dell'UNIRE, mantenendo qualifica, livello ed anzianita' relativi.
2. Le norme e le strutture disciplinari gia' appartenenti agli enti incorporati rimangono in vigore sino all'approvazione di apposito regolamento adottato con decreto del Ministro, con il quale si provvede ad armonizzare la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle modalita' di gara.
3. La gestione dei libri genealogici delle razze equine e le altre funzioni connesse, in precedenza svolte dagli enti tecnici di cui al comma 1, sono esercitate dall'UNIRE, che puo' avvalersi della collaborazione di specifiche associazioni nazionali di allevatori, dotate di personalita' giuridica e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero nel quadro di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , sulla disciplina della riproduzione animale, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all' art. 7:
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30 , reca: "Disciplina della riproduzione animale".
Entrata in vigore il 17 dicembre 1999
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