Articolo 9 del Decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 dicembre 1987
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Versione
2 giugno 1991
Art. 9. 1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:
a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualita' di sostituti d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi;
b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui piu' elevate siano le possibilita' di omissioni o irregolarita';
c) alle dichiarazioni di cui all' articolo 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166)) 4. Le comunicazioni di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 2 giugno 1991
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