Art. 9. 1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:
a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualita' di sostituti d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi;
b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui piu' elevate siano le possibilita' di omissioni o irregolarita';
c) alle dichiarazioni di cui all' articolo 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166)) 4. Le comunicazioni di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualita' di sostituti d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi;
b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui piu' elevate siano le possibilita' di omissioni o irregolarita';
c) alle dichiarazioni di cui all' articolo 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166)) 4. Le comunicazioni di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.