2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge menzionato nel comma 1 si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proroga puo' avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.
3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , e' determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per la facolta' di proroga di cui al comma 1 e' stabilito in 36 mesi.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987, in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilita' finanziarie della gestione di cui all' articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .