Art. 10. 1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione, e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione interna degli uffici, ((restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2)) .
2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.
2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.