Art. 5. Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
Il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive e' corrisposto nella misura di L. 2.700 (duemilasettecento) qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.
Il compenso e' ridotto a L. 1.350 (milletrecentocinquanta) per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore. (2) (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Il compenso previsto dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 , per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso e' ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento).
Per i servizi di turno resi in occasione delle festivita' di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto e' corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 , come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 , devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150 ".
Inoltre, il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 , come modificato dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , ha disposto (con l'art. 2) che le misure indicate nel presente articolo, come gia' modificate, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255, di L. 1.630, di L. 4.650 e di L. 2.325. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 , come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 , devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150 ."
Il compenso previsto dall'art. 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive e' corrisposto nella misura di L. 2.700 (duemilasettecento) qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.
Il compenso e' ridotto a L. 1.350 (milletrecentocinquanta) per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore. (2) (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Il compenso previsto dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 , per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso e' ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento).
Per i servizi di turno resi in occasione delle festivita' di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto e' corrisposto nella misura di lire 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 , come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 , devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150 ".
Inoltre, il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 , come modificato dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , ha disposto (con l'art. 2) che le misure indicate nel presente articolo, come gia' modificate, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255, di L. 1.630, di L. 4.650 e di L. 2.325. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 , come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 , devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150 ."