Art. 3. 1. L' art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Ammissione alla prova di idoneita' professionale ). - 1.
Sono ammessi a sostenere la prova di idoneita' professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o piu' testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.
2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.
3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda e' costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione e' annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.
4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.
5. Alla domanda va altresi' allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato puo' altresi' indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.
6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.
7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.
8. Ai candidati inclusi nell'elenco e' data comunicazione dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.
9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.".
Note all' art. 3 :
- Il primo comma dell'art. 29 della legge n. 69/1963 prevede che: "Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32".
- Per il nuovo testo dell' art. 45 del D.P.R. n. 115/1965 si veda il precedente art. 2.
- Per il testo dell'intero art. 34 della citata legge n. 69/1963 si veda in nota all'art. 2.
- L' art. 43 del D.P.R. n. 115/1965 , come modificato dall' art. 10 del D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 , e' cosi' formulato:
"Art. 43. (Dichiarazione di compiuta pratica). - La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attivita' svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneita' professionale del praticante.
Ove la pratica sia stata svolta presso piu' pubblicazioni, la dichiarazione e' rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attivita'.
Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e' tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni.
E' fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge".
"Art. 46 (Ammissione alla prova di idoneita' professionale ). - 1.
Sono ammessi a sostenere la prova di idoneita' professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o piu' testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.
2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.
3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda e' costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione e' annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.
4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.
5. Alla domanda va altresi' allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato puo' altresi' indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.
6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.
7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.
8. Ai candidati inclusi nell'elenco e' data comunicazione dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.
9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.".
Note all' art. 3 :
- Il primo comma dell'art. 29 della legge n. 69/1963 prevede che: "Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32".
- Per il nuovo testo dell' art. 45 del D.P.R. n. 115/1965 si veda il precedente art. 2.
- Per il testo dell'intero art. 34 della citata legge n. 69/1963 si veda in nota all'art. 2.
- L' art. 43 del D.P.R. n. 115/1965 , come modificato dall' art. 10 del D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 , e' cosi' formulato:
"Art. 43. (Dichiarazione di compiuta pratica). - La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attivita' svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneita' professionale del praticante.
Ove la pratica sia stata svolta presso piu' pubblicazioni, la dichiarazione e' rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attivita'.
Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e' tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni.
E' fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge".