Art. 8. Elenco dei professionisti 1. Presso il Consiglio nazionale e' istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco e' indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilita' dei professionisti e comprende geologi che esercitino la professione da almeno cinque anni.
3. L'elenco comprende per ogni Consiglio regionale, un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo e' suddiviso.
4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio regionale dell'ordine.
5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio regionale dell'ordine cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1.
2. Tale elenco e' aggiornato annualmente su designazione dei Consigli regionali dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilita' dei professionisti e comprende geologi che esercitino la professione da almeno cinque anni.
3. L'elenco comprende per ogni Consiglio regionale, un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo e' suddiviso.
4. Copia dell'elenco e' trasmessa ad ogni Consiglio regionale dell'ordine.
5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio regionale dell'ordine cui e' iscritto il professionista di cui al comma 1.