Articolo 4 del Regolamento del Regio decreto 16 agosto 1909, n. 615
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1 ottobre 1909

Art. 4.

Ogni manicomio, sia pubblico che privato, deve corrispondere a tutte le esigenze dell'igiene, e deve avere:

a) locali distinti per accogliere i ricoverati in osservazione, con una o piu' camere per gli agitati e pericolosi;

b) locali ove i malati possano occuparsi nel lavoro, preferibilmente in forma di colonie agricole;

c) locali di isolamento per i pericolosi ricoverati definitivamente e, se il manicomio ricovera mentecatti a carico della Provincia, anche per gli imputati prosciolti a norma dell' art. 46 del Codice penale e per i condannati che hanno scontata la pena.

d) locali di isolamento per malattie infettive;

e) locali speciali per i ricoverati in osservazione giudiziaria;

f) gabinetto fornito di quanto e' necessario allo studio, alla diagnosi e alla cura dei malati.

I manicomi pubblici devono avere un locale particolare per l'autopsia degli alienati.

Entrata in vigore il 1 ottobre 1909