Art. 4.
Ogni manicomio, sia pubblico che privato, deve corrispondere a tutte le esigenze dell'igiene, e deve avere:
a) locali distinti per accogliere i ricoverati in osservazione, con una o piu' camere per gli agitati e pericolosi;
b) locali ove i malati possano occuparsi nel lavoro, preferibilmente in forma di colonie agricole;
c) locali di isolamento per i pericolosi ricoverati definitivamente e, se il manicomio ricovera mentecatti a carico della Provincia, anche per gli imputati prosciolti a norma dell' art. 46 del Codice penale e per i condannati che hanno scontata la pena.
d) locali di isolamento per malattie infettive;
e) locali speciali per i ricoverati in osservazione giudiziaria;
f) gabinetto fornito di quanto e' necessario allo studio, alla diagnosi e alla cura dei malati.
I manicomi pubblici devono avere un locale particolare per l'autopsia degli alienati.